Legge urbanistica

Art. 18 — Espropriabilità delle aree urbane

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[1]In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facolta' di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N. 865)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N. 865)).

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N. 865)).

Testo in vigore dal 31 ottobre 1971 al 1 gennaio 2002

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1942 al 31 ottobre 1971. 162 parole tolte, 27 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Quelle fra le dette aree che in seguito all'approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, risultino destinate alla edificazione privata, e vengano richieste dai primitivi proprietari ai sensi del seguente art. 19, saranno dal Comune ricedute ai richiedenti, sempreche' essi stessi si impegnino a costruirvi in proprio secondo le destinazioni di piano regolatore, ad un prezzo che, tenuto per quello di esproprio, sia maggiorato solo di una quota commisurata alle spese incontrate dal Comune per le opere ed impianti di piano regolatore e all'importanza della destinazioneaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

tolto: Le aree espropriate ai sensi del primo comma del presente articolo dovranno dal Comune, verso pagamento di un congruo fitto, essere lasciate in uso ai proprietari espropriati che ne facciano richiesta fino all'approvazione del piano particolareggiato in cui sono compresiaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

tolto: Se entro dieci anni dall'avvenuta espropriazione di un'area il Comune non provveda alla pubblicazione del piano particolareggiato in cui l'area medesima e' compresa, l'espropriato o i suoi eredi avranno il diritto di chiederne la retrocessioneaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art18 · fonte del testo