Art. 8 — Espropriabilità delle arco della zona di espansione
L'approvazione del piano di ricostruzione da' facolta' ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni, nelle zone di cui all'art. 3, lettera a). Il prefetto, su richiesta del Comune, ordina l'occupazione di urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Sono fatti salvi a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano ricostruire fabbricati di loro proprieta' gia' esistenti nel perimetro urbano. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 agosto 1993, n. 317
8La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".
Testo vigente dal 7 settembre 1993
