Legge urbanistica

Art. 20 — Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva

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[1]Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati, il podesta' ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.

[2]Decorso tale termine il podesta' diffidera' i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potra' procedere all'espropriazione.

[3]Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art20 · fonte del testo