Art. 22 — Rettifica di confini
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[1]Il podesta' ha facolta' di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprieta', quando cio' sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.
[2]Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune puo' procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002
