Art. 32 — Attribuzione del podestà per la vigilanza sulle costruzioni
[1]Il podesta' esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalita' esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varra' per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.
[2]Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalita' esecutive, il podesta' ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessera' di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podesta' non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
[3]Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podesta' puo', previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.
[4]Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali o dal Partito Nazionale Fascista ed organizzazioni proprie e dipendenti, il podesta' ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo. 29. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 febbraio 1985, n. 47
11La L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150".
Testo vigente dal 17 marzo 1985
