Legge urbanistica

Art. 26 — Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore

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Quando vengono eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore comunale, il Ministro dei lavori pubblici, ove il Comune non provveda, potra', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, disporre la sospensione o demolizione delle opere stesse.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art26 · fonte del testo