Art. 7 — Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 10 ottobre 2024
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 10 ottobre 2024
1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 160 del 2024, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile costruito senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) non determina l'estinzione dell'ipoteca iscritta, dal creditore che non sia responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, a meno che il Comune dichiari - secondo il procedimento e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del medesimo art. 7 - l'esistenza di un interesse pubblico al mantenimento dell'immobile, prevalente su quello al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, così attraendo l'immobile al proprio patrimonio indisponibile.
Art. 7 · Art. 2878 c.c. · Art. 17 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 40 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost., l’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. La norma censurata dalle sez. unite civili della Cassazione in materia di c.d. confisca edilizia – che integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione – e considerata dal diritto vivente uno degli acquisti a titolo originario della proprietà, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione, determina un palese irragionevole sacrificio al creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio; essa infatti lede, di questi, lo ius sequelae (artt. 2858 e seguenti cod. civ.), lo ius distrahendi e lo ius praelationis (artt. 2741, primo comma, e 2808 cod. civ., nonché art. 510, secondo comma, cod. proc. civ.). L’ipoteca compone il patrimonio del creditore e comporta, in caso di espropriazione per pubblica utilità, un obbligo indennitario al pari degli altri diritti reali, godendo di una tutela riconducibile all’art. 42 Cost. Inoltre, essendo una garanzia accessoria al credito, essa è attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost., quale strumento vòlto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva. Né sussistono ragioni – alla luce della disciplina vigente – per circoscrivere la tutela del creditore ipotecario al solo caso in cui abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto prima della realizzazione dell’immobile abusivo, poiché la natura abusiva di un immobile non incide sulle vicende relative al diritto di ipoteca e non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario. I parametri indicati sono lesi anche sotto il profilo della sproporzione, in quanto il titolare del diritto di ipoteca si vedrebbe costretto a una continua vigilanza sull’immobile, condotta in realtà inesigibile, perché il dovere del creditore di tenere una condotta attiva, atta a mitigare il danno, non comprende l’esercizio di attività gravose o l’assunzione di iniziative dispendiose e implicanti rischi, quale sarebbe l’avvio di un’azione giudiziale. Né smentisce la sproporzione del sacrificio l’esistenza di rimedi successivi al perimento giuridico del bene, perché trattasi di forme alternative di tutela ipotetiche e aleatorie. Infine, occorre sottolineare che la confisca edilizia non frappone ostacoli alla esperibilità della vendita forzata nei confronti del comune che abbia acquisito l’immobile, l’area di sedime e quella circostante, in quanto tale ente va considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente del bene ipotecato (artt. 2858 e seguenti cod. civ.), e i beni confiscati devono ritenersi acquisiti al suo patrimonio disponibile. (Precedenti: S. 159/2023 - mass. 45663; S. 228/2022 - mass. 45143; S. 140/2022 - mass. 44836; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 140/2018 - mass. 41395; S. 345/1991 - mass. 17475).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 117 cost.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 103 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in quanto tali questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ord. n. 308 del 1998. - O. n. 308/1998.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 7 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto deve escludersi la irragionevole disparità di trattamento lamentata dal rimettente, avuto riguardo alla disomogeneità delle situazioni poste a raffronto; invero, l'ordine di demolizione imposto dal giudice penale 'ex' art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 costituisce esercizio di un potere autonomo, e non omologabile a quelli di governo del territorio riconosciuti all'autorità amministrativa, essendo correlato alla esigenza di ristoro dell'offesa del territorio stesso. Del resto, la Corte ha sottolineato - con l'ordinanza n. 56 del 1998 - che <<l'ordine di demolizione di cui si tratta, ancorché contenuto in una sentenza passata in giudicato, deve essere revocato dallo stesso giudice quando e nei limiti in cui risulti incompatibile con un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, e che esso è comunque riesaminabile in sede di esecuzione>>. red.: G. Leo
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L'acquisizione gratuita dell'area sulla quale insiste il manufatto abusivo, non è misura strumentale per consentire al comune di eseguire la demolizione, ne' una sanzione economica di questa, ma costituisce sanzione autonoma conseguente all'inottemperanza, da parte di colui che ha realizzato l'abuso, all'ingiunzione di demolizione; da ciò deriva che essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo certo operare nella sfera di altri soggetti ed in particolare nei confronti del proprietario quando risulti in modo inequivocabile la sua estraneità al compimento dell'opera abusiva anche perché, diversamente, tale comminatoria, ispirata a costringere il responsabile dell'abuso ad eseguire egli stesso la demolizione nel termine stabilito nell'ingiunzione, non potrebbe esercitare alcuna coazione sul responsabile dell'abuso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, l. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.). - Sulla stessa sanzione dell'acquisizione dell'area, prevista però dall'art. 15, terzo comma, l. 28 gennaio 1977, n. 10: v. Ord. n. 82/1991.
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Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è emesso in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorità amministrativa ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo. Di conseguenza, alla stregua del diritto vivente, è da escludere che la norma suddetta, nel prevederne la emanazione, condizioni l'esercizio della funzione giudiziaria alle decisioni del potere amministrativo (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'art. 104, primo comma, Cost.).
Art. 104 cost. · Art. 101 cost. · Art. 587 c.p.p. · Art. 7 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1985
urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art7 · fonte su Normattiva