Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 160/2024

    Ha colpito questo articolo
    3 ottobre 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost., l’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. La norma censurata dalle sez. unite civili della Cassazione in materia di c.d. confisca edilizia – che integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione – e considerata dal diritto vivente uno degli acquisti a titolo originario della proprietà, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione, determina un palese irragionevole sacrificio al creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio; essa infatti lede, di questi, lo ius sequelae (artt. 2858 e seguenti cod. civ.), lo ius distrahendi e lo ius praelationis (artt. 2741, primo comma, e 2808 cod. civ., nonché art. 510, secondo comma, cod. proc. civ.). L’ipoteca compone il patrimonio del creditore e comporta, in caso di espropriazione per pubblica utilità, un obbligo indennitario al pari degli altri diritti reali, godendo di una tutela riconducibile all’art. 42 Cost. Inoltre, essendo una garanzia accessoria al credito, essa è attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost., quale strumento vòlto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva. Né sussistono ragioni – alla luce della disciplina vigente – per circoscrivere la tutela del creditore ipotecario al solo caso in cui abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto prima della realizzazione dell’immobile abusivo, poiché la natura abusiva di un immobile non incide sulle vicende relative al diritto di ipoteca e non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario. I parametri indicati sono lesi anche sotto il profilo della sproporzione, in quanto il titolare del diritto di ipoteca si vedrebbe costretto a una continua vigilanza sull’immobile, condotta in realtà inesigibile, perché il dovere del creditore di tenere una condotta attiva, atta a mitigare il danno, non comprende l’esercizio di attività gravose o l’assunzione di iniziative dispendiose e implicanti rischi, quale sarebbe l’avvio di un’azione giudiziale. Né smentisce la sproporzione del sacrificio l’esistenza di rimedi successivi al perimento giuridico del bene, perché trattasi di forme alternative di tutela ipotetiche e aleatorie. Infine, occorre sottolineare che la confisca edilizia non frappone ostacoli alla esperibilità della vendita forzata nei confronti del comune che abbia acquisito l’immobile, l’area di sedime e quella circostante, in quanto tale ente va considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente del bene ipotecato (artt. 2858 e seguenti cod. civ.), e i beni confiscati devono ritenersi acquisiti al suo patrimonio disponibile. (Precedenti: S. 159/2023 - mass. 45663; S. 228/2022 - mass. 45143; S. 140/2022 - mass. 44836; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 140/2018 - mass. 41395; S. 345/1991 - mass. 17475).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 117 cost.

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  • Ordinanza n. 64/2000

    Questione infondata
    22 febbraio 2000

    Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 103 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in quanto tali questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ord. n. 308 del 1998. - O. n. 308/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 7 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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  • Ordinanza n. 308/1998

    Questione infondata
    22 luglio 1998

    Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto deve escludersi la irragionevole disparità di trattamento lamentata dal rimettente, avuto riguardo alla disomogeneità delle situazioni poste a raffronto; invero, l'ordine di demolizione imposto dal giudice penale 'ex' art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 costituisce esercizio di un potere autonomo, e non omologabile a quelli di governo del territorio riconosciuti all'autorità amministrativa, essendo correlato alla esigenza di ristoro dell'offesa del territorio stesso. Del resto, la Corte ha sottolineato - con l'ordinanza n. 56 del 1998 - che <<l'ordine di demolizione di cui si tratta, ancorché contenuto in una sentenza passata in giudicato, deve essere revocato dallo stesso giudice quando e nei limiti in cui risulti incompatibile con un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, e che esso è comunque riesaminabile in sede di esecuzione>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 7 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art7 · fonte su Normattiva