Art. 3 — Istituzione delle sezioni urbanistiche compartimentali
[1]Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri urbanisti del Genio civile.
[2]Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attivita' urbanistica nella rispettiva circoscrizione.
Testo vigente dal 16 ottobre 1942
