Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 38 — Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

Nelle localita' sismiche di cui all'articolo 2, secondo e quarto comma, della presente legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma dell'articolo 26. I funzionari del Genio civile debbono altresi' accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformita' delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art38 · fonte su Normattiva