Art. 41-quater
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[1]((I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
[2]L'autorizzazione e' accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale)).
Testo in vigore dal 1 settembre 1967 al 1 gennaio 2002
