Legge urbanistica

Art. 41-sexies

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1985 al 7 aprile 1989. Leggi il testo vigente →

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 febbraio 1985, n. 47

11

La L. 28 febbraio 1985, n. 47, nel modificare l'art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, ha conseguentemente disposto (con l'art. 26, comma 4) che gli spazi di cui al presente articolo costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.

Testo in vigore dal 17 marzo 1985 al 7 aprile 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 151/2002

    Questione inammissibile
    3 maggio 2002

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Cost…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 marzo 1985

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1967 al 17 marzo 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 febbraio 1985, n. 47

    La L. 28 febbraio 1985, n. 47, nel modificare l'art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, ha conseguentemente disposto (con l'art. 26, comma 4) che gli spazi di cui al presente articolo costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art41sexies · fonte del testo