Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, e' aggiunto il seguente articolo 41-sexies: "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione".1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 febbraio 1985, n. 47
1La L. 28 febbraio 1985, n. 47 ha disposto (con l'art. 26, ultimo comma) che "Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile."
Testo vigente dal 17 marzo 1985
