Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I fabbricati danneggiati da eventi bellici e demoliti o da demolire in attuazione del piano di ricostruzione possono essere ricostruiti altrove, conservando il diritto ai benefici per la riparazione e ferma restando l'indennita' di espropriazione. I fabbricati di cui al comma precedente gia' demoliti, ove non sia possibile valutare l'entita' del danno ai fini della determinazione del contributo di riparazione, sono considerati completamente distrutti sia ai fini dell'ammissibilita' alla concessione del contributo di ricostruzione, sia ai fini dell'indennita' di espropriazione.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010
