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Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli statuti delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore possono essere inclusi altri insegnamenti complementari oltre quelli indicati nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. A tali insegnamenti potranno essere attribuite le denominazioni ritenute piu' opportune.

Testo in vigore dal 8 maggio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;312~artunico · fonte del testo