In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita' idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalita' relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonche' i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse.

Testo vigente dal 6 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;518~artunico · fonte del testo