In deroga a quanto stabilito dall'articolo 927 e seguenti del Codice civile, nell'ambito degli aeroporti sul territorio nazionale, possono essere istituiti con decreto del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, appositi uffici cui vengono consegnate le cose ritrovate, sia nelle aerostazioni, sia a bordo degli aeromobili in sosta. Se si tratta di oggetti allo stato estero, essi devono essere custoditi in apposito locale, con la osservanza delle modalita' previste dalle disposizioni doganali per i magazzini di proprieta' privata, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 17 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;401~art1 · fonte del testo