Art. 2
All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque continui ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta".
Testo vigente dal 8 ottobre 1990
