All'articolo 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". Il comma 3 dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente: " 3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila". Il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 264 del 1991 e' abrogato.
Testo vigente dal 10 gennaio 1994
