Art. 9

L'indennita' di anzianita' e' dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Testo vigente dal 6 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art9 · fonte su Normattiva