Ai sensi dell'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere contrassegnati con il simbolo delle sostanze tossiche i recipienti che contengono comunque, per la conservazione o per l'impiego diretto da parte del lavoratore, solventi o prodotti in cui sia presente il benzolo in misura superiore al 2 per cento in peso del solvente. L'obbligo di contrassegno sussiste anche per solventi o prodotti che contengano toluolo o xilolo in misura superiore al 3 per cento in peso del solvente.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;245~art9 · fonte su Normattiva