E' fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonche' ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla, presente legge, quando essi solventi o prodotti contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la, quale indichi la presenza di dette sostanze nel solvente o ne prodotto, la percentuale complessiva di esse e, separatamente, la percentuale del benzolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al totale del solvente. Lo stesso obbligo compete a coloro che, per fini commerciali, sostituiscono o in qualunque modo modificano i recipienti originariamente forniti dal fabbricante.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 573/1987

    Questione inammissibile
    18 dicembre 1987

    Le valutazioni attinenti all'ambito della discrezionalita` legislativa non sono censurabili in sede di giudizio di legittimita` costituzionale, salvo che emerga un uso del tutto arbitrario ed irrazionale della facolta` di apprezzamento, non ravvisabile, peraltro, nel caso delle norme impugnate che, imponendo di indicare sulla confezione la percentuale di sostanze pericolose (toluolo e xilolo) presenti in un prodotto, riferiscono il dato percentuale al solvente impiegato, anziche` al totale del prodotto confezionato. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - relativa agli artt. 8 e 12, L. 5 marzo 1963 n. 245, nella parte concernente la percentuale di cui sopra).

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 8 Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative · Art. 12 Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;245~art8 · fonte su Normattiva