E' fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonche' ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla, presente legge, quando essi solventi o prodotti contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la, quale indichi la presenza di dette sostanze nel solvente o ne prodotto, la percentuale complessiva di esse e, separatamente, la percentuale del benzolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al totale del solvente. Lo stesso obbligo compete a coloro che, per fini commerciali, sostituiscono o in qualunque modo modificano i recipienti originariamente forniti dal fabbricante.
Testo vigente dal 21 marzo 1963
