1. I carichi pericolosi dovranno essere, nelle operazioni portuali, imballati, marcati ed etichettati, stivati od accatastati in conformita' alle disposizioni dei regolamenti internazionali applicabili al trasporto delle merci pericolose via acqua e alla movimentazione delle merci pericolose nei porti. 2. Le sostanze pericolose potranno essere, nelle operazioni portuali, stivate od accatastate solamente se imballate, marcate ed etichettate in conformita' ai regolamenti internazionali applicabili al trasporto di tali sostanze. 3. Qualora recipienti o contenitori che racchiudono sostanze pericolose siano rotti o danneggiati al punto da coinvolgere la sicurezza dei lavoratori, le operazioni di movimentazione portuale, eccetto quelle necessarie per eliminare il pericolo, dovranno essere interrotte nella zona minacciata ed i lavoratori dovranno stare al riparo fino ad eliminazione del pericolo. 4. Adeguate misure dovranno essere adottate per prevenire la esposizione dei lavoratori a sostanze od agenti tossici o nocivi o ad ambienti insufficientemente ossigenati o che presentino rischi di esplosione. 5. Qualora i lavoratori siano chiamati a entrare in aree chiuse nelle quali possono trovarsi sostanze tossiche o nocive o nelle quali si puo' manifestare una carenza di ossigeno, adeguate misure dovranno essere adottate per prevenire i rischi d'infortunio e rischi per la salute.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art32 · fonte su Normattiva