Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 febbraio 1993
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 febbraio 1993
3 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1990 al 9 febbraio 1993. 113 parole tolte.
tolto: Nelle piccole isole, dove si trovino Comuni dichiarati di Soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extra urbana non superi 50 chilometri e le difficolta' ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, puo', con proprio decreto, vietare che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola. I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-06-20;599~artunico · fonte del testo