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Nelle piccole isole, dove si trovino Comuni dichiarati di Soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extra urbana non superi 20 chilometri e le difficolta' ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, puo', con proprio decreto, vietare che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola. I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Testo in vigore dal 5 agosto 1966 al 31 marzo 1990

urn:nir:stato:legge:1966-06-20;599~artunico · fonte del testo