Art. 10 — Ente libico di gestione e liquidazioni immobiliare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944. Leggi il testo vigente →
[1]E' istituito un ente, al quale deve essere trasferita a parte di patrimonio immobiliare eccedente ai limiti consentiti agli ebrei.
[2]L'ente anzidetto e' denominato «Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare», ha la sede in Tripoli, ed ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni indicati nel primo comma.
[3]L'Ente e' amministrato da un consiglio cosi' composto:
[4]dal presidente, nominato dal Ministro per l'Africa, Italiana, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;
[5]dal Segretario generale del Governo della Libia o da persona da lui delegata;
[6]dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli;
[7]dall'Ispettore del Partito Nazionale fascista per la Libia;
[8]dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari;
[9]dall'avvocato dello Stato della Libia;
[10]dal direttore della Banca d'Italia di Tripoli.
[11]Il collegio dei sindaci e' formato da un consigliere della Corte dei conti, dal ragioniere capo della Ragioneria del Governo e dal segretario del Comitato corporativo della Libia.
[12]Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma del primo comma del presente articolo, e' fatto con speciali certificati trentennali all'interesse del quattro per cento che l'Ente e' autorizzato ad emettere a tal fine.
[13]I titoli avranno corso soltanto in Libia.
[14]Le norme per il funzionamento dell'Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare saranno emanate dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per, le finanze.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944
