Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944. 241 parole tolte, 21 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: E' istituito un ente, al quale deve essere trasferita a parte di patrimonio immobiliare eccedente ai limiti consentiti agli ebrei.
tolto: L'ente anzidetto e' denominato «Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare», ha la sede in Tripoli, ed ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni indicati nel primo comma.
tolto: L'Ente e' amministrato da un consiglio cosi' composto:
tolto: dal presidente, nominato dal Ministro per l'Africa, Italiana, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;
tolto: dal Segretario generale del Governo della Libia o da persona da lui delegata;
tolto: dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli;
tolto: dall'Ispettore del Partito Nazionale fascista per la Libia;
tolto: dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari;
Mostra gli altri 6 capoversi cambiati
tolto: dall'avvocato dello Stato della Libia;
tolto: dal direttore della Banca d'Italia di Tripoli.
tolto: Il collegio dei sindaci e' formato da un consigliere della Corte dei conti, dal ragioniere capo della Ragioneria del Governo e dal segretario del Comitato corporativo della Libia.
tolto: Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma del primo comma del presente articolo, e' fatto con speciali certificati trentennali all'interesse del quattro per cento che l'Ente e' autorizzato ad emettere a tal fine.
tolto: I titoli avranno corso soltanto in Libia.
tolto: Le norme per il funzionamento dell'Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare saranno emanate dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per, le finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 20 GENNAIO 1944, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178