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[1]In Libia gli ebrei non possono:

  • a)essere proprietari o gestori di aziende di credito e di assicurazione;
  • b)essere proprietari o gestori di aziende di navigazione, di trasporti e di spedizione;
  • c)esercitare il commercio di importazione ed esportazione;
  • d)esercitare il commercio all'ingrosso;
  • e)far parte di cooperative;
  • f)essere proprietari di case di produzione, di noleggio e distribuzioni di pellicole cinematografiche;
  • g)essere proprietari di imprese ed agenzie di teatri e di spettacoli;
  • h)essere proprietari di periodici ed agenzie di informazioni e di stampa di opere non strettamente confessionali;
  • i)esercitare qualsiasi attivita' nella radiodiffusione.

[2]Per ragioni di pubblico interesse il Governatore generale, sentito l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, puo' consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) di durata non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[3]L'esercizio da parte degli ebrei delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore di affari, nonche' di rappresentante ai sensi degli articoli 2203 e 2209 del Codice civile, e' sottoposto a speciale autorizzazione del Governo. Uguale autorizzazione e' necessaria per gli enti in cui siano rappresentati interessi ebraici e che esercitano le suddette attivita'.

[4]Le societa' nelle quali siano comunque rappresentati interessi ebraici non possono esercitare le attivita' elencate nel primo comma del presente articolo.

[5]I contravventori alle norme suddette sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire ventimila.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1420~art11 · fonte del testo