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I veicoli per i quali e' prescritta una velocita' massima inferiore ai limiti massimi generali previsti dall'articolo 1 della presente legge, dovranno recare l'indicazione delle velocita' consentite per mezzo di numeri indicati in modo ben visibile nella parte posteriore dei veicoli stessi. Restano ferme tutte le altre limitazioni di velocita' piu' restrittive per categorie particolari di veicoli, imposte da provvedimenti o disposizioni vigenti.
Testo in vigore dal 31 agosto 1977 al 1 gennaio 1993
