Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1977 al 1 gennaio 1993. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I veicoli per i quali e' prescritta una velocita' massima inferiore ai limiti massimi generali previsti dall'articolo 1 della presente legge, dovranno recare l'indicazione delle velocita' consentite per mezzo di numeri indicati in modo ben visibile nella parte posteriore dei veicoli stessi. Restano ferme tutte le altre limitazioni di velocita' piu' restrittive per categorie particolari di veicoli, imposte da provvedimenti o disposizioni vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-08-08;631~art4 · fonte del testo