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Il comma ottavo dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Chiunque supera di non oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocita' consentiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 40.000". Il comma nono dello stesso articolo 103 e' sostituito dal seguente: "Chiunque supera di oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocita' consentiti e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000".

Testo in vigore dal 31 agosto 1977 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;631~art5 · fonte del testo