Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1977 al 1 gennaio 1993. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il comma ottavo dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Chiunque supera di non oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocita' consentiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 40.000". Il comma nono dello stesso articolo 103 e' sostituito dal seguente: "Chiunque supera di oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocita' consentiti e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-08-08;631~art5 · fonte del testo