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Il personale non di ruolo comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti, almeno da due anni, ininterrotto servizio alle dipendenze di Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali e' ammesso ai concorsi indetti dalle Amministrazioni presso le quali il servizio e' stato espletato, con diritto ad un aumento del limite massimo di eta', stabilito per l'ammissione ai singoli concorsi, in misura corrispondente al periodo di servizio riconoscibile o riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza prestato come fuori ruolo, comunque non superiore ai cinque anni. Il beneficio e' limitato al personale che abbia prestato servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe. L'elevazione del limite massimo di eta' prevista nel presente articolo si applica anche per il conferimento dei posti per i quali non e' previsto il pubblico concorso ed e' cumulabile con gli altri aumenti del limite di eta' stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 7 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-30;653~art1 · fonte del testo