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Il beneficio stabilito dall'articolo precedente si applica anche ai concorsi gia' indetti, e pertanto dovranno essere riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione, salvo che la Commissione giudicatrice non abbia iniziato i suoi lavori.
Testo in vigore dal 7 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
