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Limite di eta' per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualita' di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali

Art. unico

Articolo abrogato.

Abrogato dal 15 dicembre 2010

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Versioni nel tempo

3 versioni dal 1965

versione dal 19 luglio 1965versione dal 9 ottobre 2010versione dal 15 dicembre 2010
1965oggi
  1. 15 dicembre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 9 ottobre 2010 — 15 dicembre 2010abrogatoper 2 mesi
  3. 19 luglio 1965 — 9 ottobre 2010testo originarioper 45 anni

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;807~artunico · fonte del testo

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  • Limite di eta' per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualita' di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali
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