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Limite di eta' per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualita' di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali

Art. unico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale per allievi ufficiali dei Corpi del genio navale e delle armi navali e' elevato a 22 anni.

Testo in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

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3 versioni dal 1965

versione dal 19 luglio 1965versione dal 9 ottobre 2010versione dal 15 dicembre 2010
1965oggi
  1. 15 dicembre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 9 ottobre 2010 — 15 dicembre 2010abrogatoper 2 mesi
  3. 19 luglio 1965 — 9 ottobre 2010testo originarioper 45 anni

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;807~artunico · fonte del testo

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  • Limite di eta' per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualita' di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali
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