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I termini convenzionali relativi a patti di riscatto in riferimento ai trasferimenti di cui al precedente articolo rivivono per lo stesso periodo previsto dalle parti a cominciare dalla data di entrata in vigore della presente legge ed alle condizioni equitativamente rivalutate dal giudice.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010
