I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui alla tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri.

Testo vigente dal 12 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-23;292~art1 · fonte del testo