I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui alla tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri.
Testo vigente dal 12 aprile 1958
