Il limite di eta' per la cessazione dal servizio e' stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri. I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di eta' stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale. I limiti di eta' previsti dal presente articolo per la cessazione dal servizio e dall'annessa tabella A per la cessazione dal servizio permanente entrano in vigore dal 1° aprile 1957.

Testo vigente dal 3 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260~art11 · fonte del testo