I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei vicebrigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono modificati in anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per gli appuntati.

Testo vigente dal 12 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-23;292~art2 · fonte del testo