Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Negli organici del personale di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei militari raggiunti nell'anno stesso dai limiti di eta' vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
tolto: Il numero delle eccedenze annuali e' stabilito con decreto del Ministro per la difesa per il personale dell'Esercito, Marina e Aeronautica e con decreto del Ministro per le finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza. Per l'Aeronautica le eccedenze possono essere internamente utilizzate nel grado di sergente maggiore.
tolto: All'assorbimento si fa luogo nel termine massimo i 10 anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-18;1499~art6 · fonte del testo