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[1]Negli organici del personale di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei militari raggiunti nell'anno stesso dai limiti di eta' vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

[2]Il numero delle eccedenze annuali e' stabilito con decreto del Ministro per la difesa per il personale dell'Esercito, Marina e Aeronautica e con decreto del Ministro per le finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza. Per l'Aeronautica le eccedenze possono essere internamente utilizzate nel grado di sergente maggiore.

[3]All'assorbimento si fa luogo nel termine massimo i 10 anni.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-18;1499~art6 · fonte del testo