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[1]All'onere di lire 810 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1962-63 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 113 (lire 180 milioni), n. 117 (lire 150 milioni), n. 140 (lire 134 milioni), n. 153 (lire 166 milioni) e n. 220 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e dei capitoli n. 83 (lire 7 milioni), n. 89 (lire 70 milioni), n. 90 (lire 13 milioni), n. 92 (lire 30 milioni) e n. 98 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
[2]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010
