Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977. 322 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'ammortamento delle operazioni di credito previste, dall'articolo precedente sara' compiuto in venti anni. La quota annuale di ammortamento viene fissata nel 6,50 per cento comprensivo della quota capitale capitale, degli interessi e della quota spettante agli Istituti di credito a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese, per imposte e di ogni altro onere, ivi compresi i diritti di commissione, nella misura che verra' stabilita con la convenzione che sara' stipulata allo scopo fra la Gestione casse per lavoratori e i singoli Istituti prescelti. Tale convenzione sara' approvati con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le annualita' di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti alla Gestione case per lavoratori, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso delle anticipazioni. Gli Istituti faranno versamenti alle date stabilita anche se non avranno ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'. Oltre al pagamento delle annualita' e degli interessi nella suddetta misura, gli Istituti non potranno far gravare, altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile. La Gestione case, per lavoratori costituisce un fondo di garanzia autonomo avente la finalita', di garantire gli Istituti di credito, dai rischi derivanti da esecuzioni forzate contro mutuatari inadempimenti. Tale fondo sara' alimentato con il 15 per cento dell'ammontare degli interessi relativi ai mutui concessi. Gli Istituti di credito potranno sospendere il versamento alla Gestione case per lavoratori delle quote di ammortamenti per capitali ed interessi nell'ipotesi di mancato versamento di due quote semestrali da parte del mutuatario sempre quando, da parte degli Istituti stessi, sia stata iniziata la procedura esecutiva di esproprio. Nell'ipotesi di esito totalmente o parzialmente negativo della procedura esecutiva di esproprio, gli Istituti di credito saranno automaticamente surrogati dal fondo di garanzia in tutte le loro obbligazioni verso la Gestione case per i lavoratori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art17 · fonte del testo