Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977. 291 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 10 saranno versati alla Gestione case per lavoratori in rate mensili. I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 10 saranno versati alla Gestione case per lavoratori in di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti. Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi della lettera c) dello stesso articolo 10, dai datori di lavoro saranno da questi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione contro le malattie o per la corresponsione degli assegni familiari, indicati per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie e previste per il contributo, unitamente al quale si effettua la riscossione; nonche' i relativi previlegi, sono estese al contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10. Gli Enti e Istituti percettori del contributo unitamente al quale e' effettuata la riscossione avranno l'obbligo di versare entro dieci giorni alla Gestione case per lavoratori le somme per conto di essa riscosse. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sara', fissata la misura del rimborso delle spese per riscossione da corrispondersi agli Enti indicati nel precedente comma a carico della Gestione case per lavoratori. I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 10, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono punito, salvoche il fatto costituisca reato piu' grave, con l'ammenda fino ad un massimo di lire cinquecentomila. Le somme pagate a titolo di ammenda sono destinate ai fondi della Gestione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art11 · fonte del testo