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Le attivita' patrimoniali e le obbligazioni della Gestione I.N.A.-Casa sono trasferite alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori, la quale assume altresi' la titolarita' attiva e passiva di tutti i rapporti processuali della predetta Gestione I.N.A.-Casa. Entro i termini e secondo le modalita' che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvedera', alla cessione delle proprieta' immobiliari diverse dagli alloggi gia' della Gestione I.N.A.-Casa. La cessione delle proprieta' suddette dovra' di massimo essere effettuata in favore di istituzioni perseguenti le finalita' alle quali gli immobili sono stati destinati e che agiscano per il pubblico interesse. E' fatta eccezione per i locali destinati ad uso di imprese commerciali i quali potranno essere venduti a privati con diritto di opzione per coloro che risulteranno conduttori di aziende in essi allocate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 26 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art35 · fonte del testo