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Le attivita' patrimoniali e le obbligazioni della Gestione I.N.A.-Casa sono trasferite alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori, la quale assume altresi' la titolarita' attiva e passiva di tutti i rapporti processuali della predetta Gestione I.N.A.-Casa. ((Entro i termini e secondo le modalita' che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvedera' alla cessione delle proprieta' immobiliari diverse dagli alloggi gia' della gestione INA-Casa, fatta eccezione degli edifici destinati ai centri sociali realizzati ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni, i quali sono ceduti in uso all'ente convenzionato per l'attuazione del servizio sociale)). La cessione delle proprieta' suddette dovra' di massimo essere effettuata in favore di istituzioni perseguenti le finalita' alle quali gli immobili sono stati destinati e che agiscano per il pubblico interesse. E' fatta eccezione per i locali destinati ad uso di imprese commerciali i quali potranno essere venduti a privati con diritto di opzione per coloro che risulteranno conduttori di aziende in essi allocate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 18 agosto 1977
