Il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) provvedera' nei limiti dell'allegata tabella, in base alle esigenze di personale che segnaleranno le singole Amministrazioni, a ripartire le domande di assunzione pervenute al Ministero stesso. Apposita Commissione nominata per ciascuna Amministrazione interessata; dal Ministro competente e composta da non piu' di cinque membri scelti tra i funzionari delle Amministrazioni medesime, accertera', entro il termine previsto dall'art. 5, primo comma, la idoneita' all'assunzione di ciascuna unita' di personale. L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo, nonche' di quelli particolari eventualmente stabiliti dai regolamenti delle singole Amministrazioni presso cui il personale stesso verra' inquadrato; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario. Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 5.
Testo vigente dal 16 gennaio 1958
