Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze dell'A.R.A.R. da data anteriore al 28 febbraio 1957, puo' chiedere di essere assunto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella. Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato). Il personale stesso continuera' a prestare servizio presso l'A.R.A.R. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'art. 5.

Testo vigente dal 16 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;3~art6 · fonte del testo