Al personale dell'A.R.A.R. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 alle dipendenze dello Stato e' corrisposta una integrazione del trattamento, di cui al precedente art. 5, pari a tre mensilita' dello stipendio o della paga e delle indennita' accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennita' accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato. Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 5.

Testo vigente dal 16 gennaio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-01-02;3~art9 · fonte del testo