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Il Ministro per i lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:

  • a)alla liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dell'ISES e dell'I.N.C.I.S.;
  • b)al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, gia' appaltati o in corso di appalto, nonche' al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di competenza, entro il 31 dicembre 1974, in base agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo e' composto:
  • a)da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal Ministro per i lavori pubblici;
  • b)da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro, dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della Direzione generale del tesoro;
  • c)da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
  • d)da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. I comitati sono nominati dal Ministro per i lavori pubblici e presieduti dallo stesso o da un suo delegato. Alla emanazione degli atti di amministrazione e di spesa il comitato delega uno dei suoi componenti. Sulle attivita' dei comitati di cui al presente articolo la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12, della legge 11 marzo 1958, n. 259.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-01-19;9~art1 · fonte su Normattiva